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Stesura e pubblicazione informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03)

Il 30 dicembre 2008 viene pubblicato il decreto legge “Mille proroghe” e nella sezione inerente alla privacy vengono aggiornate e inasprite le sanzioni amministrative per i trasgressori e per tutti coloro che non si sono messi a norma con quanto prestabilito dal D.lgs 196/03, comunemente detta “Legge sulla Privacy”. La legge sulla Privacy prevede che il Condominio e l’Amministratore adempiano con due informative separate l’obbligo di informare:
  •  I condomini
  •  I vari fornitori presenti passati e futuri
  •  E tutti coloro con i quali hanno avuto uno scambio di dati personali
che i loro dati sono trattati nel rispetto della legge e utilizzati per le finalità che la legge stessa stabilisce. La stesura dell’informativa deve rispettare i parametri imposti dal garante ai fini della sua stessa validità e la comunicazione di tale informativa deve avvenire tramite l’invio di una ricevuta R/R in modo da essere dimostrabile il proprio invio e ricezione da parte dell’interessato. L’amministratore deve svolgere tale operazione per il proprio studio (titolare di trattamento) e il condominio (titolare del trattamento) deve fare lo stesso nella persona del suo amministratore pro-tempore (Responsabile del trattamento). In caso di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza dovesse risultare non dimostrabile l’adempimento di tale obbligo, saranno corrisposte sanzioni amministrative al condominio e amministrativo-penali all’amministratore.
Adempimento D.lgs 196/03: L’amministratore, in quanto titolare di trattamento per il proprio studio, deve redigere e inviare copia dell’informativa tramite R/R:
  • ai singoli condomini(inquilini) che compongono i condomini(stabili) da lui amministrati
  • alle singole aziende che prestano o hanno prestato il proprio servizio allo studio
  • a tutti coloro che per vari fini hanno fornito i propri dati personali allo studio.
Il condominio, in quanto titolare di trattamento, deve redigere e inviare copia dell’informativa tramite R/R :
  • ai singoli condomini che compongono il condominio stesso
  • alle singole aziende che prestano o hanno prestato il proprio servizio al condominio
  • a tutti coloro che per vari fini hanno fornito i propri dati personali al condominio.
L’informativa del singolo condominio deve essere redatta dall’amministratore in carica in quanto č lui il responsabile del trattamento e deve redigerla per conto del condominio(titolare del trattamento) condividendone in caso di errore le sanzioni amministrative. L’informativa dovrà essere redatta ogni anno e sarà necessario conservare per un periodo di cinque anni la ricevuta di avvenuta consegna. Il servizio da noi offerto, prevede, tramite disposizioni del garante, la stesura, la pubblicazione e la manutenzione sul sito www.cgcpartnerconsulting.com in modo tale da snellire il lavoro dello studio amministrativo.
Perchè adeguarsi
Sanzioni previste
Disposizioni garante
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D.Lgs.196/03

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