Il 30 dicembre 2008 viene pubblicato il decreto legge “Mille proroghe” e nella sezione inerente alla privacy vengono aggiornate e inasprite le sanzioni amministrative per i trasgressori e per tutti coloro che non si sono messi a norma con quanto prestabilito dal D.lgs 196/03, comunemente detta “Legge sulla Privacy”.
La legge sulla Privacy prevede che il Condominio e l’Amministratore adempiano con due informative separate l’obbligo di informare:
- I condomini
- I vari fornitori presenti passati e futuri
- E tutti coloro con i quali hanno avuto uno scambio di dati personali
che i loro dati sono trattati nel rispetto della legge e utilizzati per le finalità che la legge stessa stabilisce.
La stesura dell’informativa deve rispettare i parametri imposti dal garante ai fini della sua stessa validità e la comunicazione di tale informativa deve avvenire tramite l’invio di una ricevuta R/R in modo da essere dimostrabile il proprio invio e ricezione da parte dell’interessato.
L’amministratore deve svolgere tale operazione per il proprio studio (titolare di trattamento) e il condominio (titolare del trattamento) deve fare lo stesso nella persona del suo amministratore pro-tempore (Responsabile del trattamento).
In caso di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza dovesse risultare non dimostrabile l’adempimento di tale obbligo, saranno corrisposte sanzioni amministrative al condominio e amministrativo-penali all’amministratore.
Adempimento D.lgs 196/03:
L’amministratore, in quanto titolare di trattamento per il proprio studio, deve redigere e inviare copia dell’informativa tramite R/R:
- ai singoli condomini(inquilini) che compongono i condomini(stabili) da lui amministrati
- alle singole aziende che prestano o hanno prestato il proprio servizio allo studio
- a tutti coloro che per vari fini hanno fornito i propri dati personali allo studio.
Il condominio, in quanto titolare di trattamento, deve redigere e inviare copia dell’informativa tramite R/R :
- ai singoli condomini che compongono il condominio stesso
- alle singole aziende che prestano o hanno prestato il proprio servizio al condominio
- a tutti coloro che per vari fini hanno fornito i propri dati personali al condominio.
L’informativa del singolo condominio deve essere redatta dall’amministratore in
carica in quanto č lui il responsabile del trattamento e deve redigerla per
conto del condominio(titolare del trattamento) condividendone in caso di errore
le sanzioni amministrative. L’informativa dovrà essere redatta ogni anno e sarà
necessario conservare per un periodo di cinque anni la ricevuta di avvenuta
consegna. Il servizio da noi offerto, prevede, tramite disposizioni del garante,
la stesura, la pubblicazione e la manutenzione sul sito
www.cgcpartnerconsulting.com in modo tale da snellire il lavoro dello studio
amministrativo.
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