Il Garante: rispettare e farsi rispettare dal vicino
Il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto a tutti i titolari del trattamento dei
dati nell'ambito condominiale articolate misure in un suo provvedimento pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006.
Tale provvedimento è stato emanato a seguito di una consultazione pubblica indetta dal Garante,
raccogliendo le osservazioni pervenute dai singoli cittadini sulle quotidiane problematiche di vita
condominiale.
Il relatore di tale provvedimento generale Giuseppe Fortunato, componente dell'Autorità per la
Privacy, ha dichiarato: "Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita
condominiale. Per una sua lettura pronta, pratica, con esempi, al fine di coglierne
immediatamente la portata, ho anche redatto il Vademecum del Palazzo, uno strumento
operativo per qualunque cittadino. La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la
trasparenza della gestione condominiale; la trasparenza, correttamente intesa, non è mai un
lasciapassare per offendere la riservatezza della persona".
Il Vademecum del Palazzo
Punto 1
Il condominio - e per esso assemblea, amministratori, il portiere o altri collaboratori - può
trattare soltanto le informazioni personali pertinenti dei partecipanti o di terzi e soltanto nel
rigoroso rispetto delle finalità.
Sono trattabili dati anagrafici e indirizzi (ai fini della convocazione d'assemblea o per
comunicazioni), le quote millesimali e i dati accessori per calcolarle, i dati necessari per il calcolo
di specifici oneri.
Non possono essere trattati dati che non siano correlati ad attività di gestione ed amministrazione
delle parti comuni o che non siano strettamente idonei a determinare entrate o uscite dei
partecipanti al condominio.
È, ad esempio, vietato che in fogli cartacei o elettronici condominiali siano riportate, vicino a nomi
di condomini o inquilini, annotazioni quali: single, capellone, calvo, cugino dell'ex-portiere, "non
verrà all'assemblea", "va in vacanza a giugno", "risponde sempre la segreteria"…
Punto 2
Nel condominio ciascun partecipante alle spese può conoscere le spese altrui e può anche
conoscere gli inadempimenti altrui sia al momento del rendiconto annuale sia previa richiesta
all'amministratore.
Ai partecipanti alle spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità degli altri
partecipanti per cui ogni richiamo alla privacy è, in tal caso, fuori luogo.
Al contrario non si possono divulgare spese o morosità all'infuori di tale ambito. È quindi
assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o di altri terzi i nomi o altri dati di
morosi. È vietato sia esporre tali dati in bacheca sia comunicarli a fornitori o altri terzi in
qualunque forma e in qualunque circostanza.
Punto 3
I numeri di telefono fisso e di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail possono essere utilizzati da amministratore o portiere solo
se già indicati in elenchi pubblici
oppure se l'interessato è stato consenziente.
In ogni caso occorre sempre tener presente il principio di proporzionalità circa l'uso di tali numeri,
con particolare riferimento a frequenze e ad orari, tenuto presente che il loro utilizzo può essere
opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare danni incombenti) mentre
occorre massimo discernimento per le attività ordinarie.
Punto 4
Per il trattamento dei dati personali di natura sensibile e per il trattamento dei dati giudiziari
occorre che esso sia davvero indispensabile altrimenti è gravemente illecito.
Può sussistere tale ipotesi per i collaboratori, ivi compreso il portiere (sussistendone i presupposti
e comunque previa informativa), oppure in altre specifiche fattispecie come nel caso di delibera
assembleare per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel caso sia indispensabile trattare dati sensibili o giudiziari devono essere adottate adeguate
cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.
Punto 5
Soltanto in presenza di consenso dell'interessato ovvero dei presupposti previsti dall'art. 24 del
Codice per la protezione dei dati personali può procedersi a comunicazioni nel rispetto delle
finalità e della dignità dell'interessato.
Fuori dei casi predetti non possono essere comunicati a terzi dati personali riferiti ai partecipanti.
Né il condominio, né l'amministratore, né il portiere, né il singolo condomino od inquilino che (per
ragione del ruolo, per la vicinanza, per la condivisione delle parti comuni o per semplice
casualità) viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere a altro partecipante del
condominio o a terzo.
Punto 6
Per salvaguardare la privacy occorre che la conservazione dei verbali assembleari e di prospetti
contabili avvenga al riparo di intrusioni di terzi.
Punto 7
Tecnici o consulenti possono partecipare all'assemblea per il solo tempo correlato agli specifici
punti dell'ordine del giorno attinente alla loro richiesta consulenza.
Soltanto con l'assenso di tutti i partecipanti è possibile la videoregistrazione dell'assemblea
condominiale.
Punto 8
Gli spazi condominiali sono utilizzabili per avvisi a carattere generale ma non per la trattazione di
affari che comportano il trattamento dei dati personali o comunque riferibili a singoli condomini.
Sono vietati pertanto avvisi quali: "per le quote per la riparazione della colonna pluviale di Rossi
passare in portineria", oppure "si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel
garage".
Punto 9
I dati riferibili all'intera gestione condominiale possono essere sempre conosciuti direttamente
dall'amministratore o da altro rappresentante dei condomini (anche per le utenze: acqua, luce,
gas…) e possono a questi essere richiesti da ciascun partecipante del condominio.
Punto 10
Ciascun condomino o altro partecipante può presentare istanza, ai sensi dell'art. 7 del Codice per
la protezione dei dati personali, all'amministratore per accedere ai propri dati e nel caso di
mancato riscontro può ricorrere al Garante o al magistrato competente.
Per ogni trattamento dei dati non conforme alla normativa o ai provvedimenti del Garante è
possibile rivolgere allo stesso Garante reclamo, nelle modalità e forme previste, oppure una
segnalazione, indicando comunque ogni elemento conosciuto. |





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