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Uno dei capisaldi del Codice in materia di protezione dei dati personali (legge sulla privacy) è l'
Informativa che, regolamentata dall'articolo 13 del Codice, obbliga chiunque tratti dati personali a
informare in modo chiaro ed esaustivo gli interessati in merito ai motivi del trattamento (finalità e
scopi), ai criteri di elaborazione dei dati (sia manuali che informatizzati) all'obbligo o meno a
fornire le informazioni, alla durata dei trattamenti e a dove rivolgersi per esercitare i diritti di
controllo sanciti dall'art.7 del Codice stesso.
L'Informativa è quindi un atto farraginoso a volte complesso da realizzare che se non effettuato
nei modi dovuti genera gravi conseguenze per il Titolare del trattamento (sanzioni amministrative,
sospensione dei trattamenti, rischio penale)
L'Informativa è anche un atto di civiltà, un accordo tra i due soggetti del trattamento (Titolare e
Interessato) che deve essere chiaro e rispettato; un atto che dice chiaramente cosa accadrà dei
dati trattati facilitando il diritto di controllo, sancito dal Codice, da parte dell'Interessato.
Recentemente il Garante ha sanzionato, anche pesantemente, Titolari che non avevano
adempiuto in modo corretto all'obbligo dell'Informativa, sia per trattamenti "speciali" quali Video
sorveglianza, sanitari, etc che "normali" -quali quelli che sorgono tra Aziende-, portando
all'attenzione di tutti la fondamentale importanza ad informare sui trattamenti.
Come prestare l'Informativa?
L'articolo 13 dice che l'Informativa può essere comunicata oralmente o per iscritto ma ciò deve
avvenire previamente al trattamento dei dati.
Il legislatore nel consentire la forma di comunicazione orale ha permesso una certa duttilità nel
modo di prestare l'Informativa ma questo non deve trarre in inganno o permettere a facili
soluzioni.
Un aspetto rilevante, e in un certo senso nuovo per la società, è il fatto che il Codice abbia
introdotto il concetto di "inversione dell'onere della prova", ovvero non è chi accusa un danno a
dover dimostrare di averlo subito ma chi ne è imputato a dover dimostrare che il danno non
esiste.
Questa novità, sino a ieri limitata solo alle attività fisicamente pericolose, ha di fatto introdotto un
rischio nuovo nei normali comportamenti costringendo alla ricerca di forme comportamentali a
garanzia di coloro che effettuano i trattamenti.
Atteso che la mancata Informativa è un atto punibile anche con la sospensione del trattamento
ovvero può anche tramutare un trattamento da "lecito" a "illecito" è fondamentale garantirsi di
aver comunicato l'Informativa in modo corretto ed esaustivo.
La maggior parte delle Aziende, consce del rischio, hanno quindi provveduto a inviare Informative
cartacee a tutti gli interessati richiedendo la conferma della ricezione camuffandolo nel c.d.
consenso, non dovuto, al trattamento.
Tale metodo ha concorso nel generare confusione sul concetto di consenso, trasformando un atto
speciale e pieno di significati particolari in un adempimento di basso livello.
Oltre all'invio dello scritto come documento a se stante, che tra l'altro richiede anche notevoli
sforzi di adeguamento in caso di aggiornamento necessario da una qualunque modifica delle
caratteristiche del Trattamento, è utilizzabile la miglior pratica di allegare l'Informativa ad ogni
documento generato; ovvero inviarla come allegato vero e proprio o come stampato sul retro di
ogni documento emesso. Anche questa pratica pone dei limiti che possono essere superati con
l'uso di particolari accorgimenti; l'Informativa per essere conforme a quanto previsto deve
contenere informazioni che possono richiedere un certo spazio, facilmente superiore al retro di
una fattura. È quindi necessario adottare caratteri piccoli, di difficile leggibilità, o forme discorsive
estremamente abbreviate che possono rendere l'Informativa priva dei contenuti di legge o quanto
meno di difficile comprensione. In ogni caso questi metodi non permettono di assolvere al dettato
legislativo "previamente informato". Quindi, tenuto conto che la maggior parte dei trattamenti
non necessita di consenso da parte degli Interessati e che la stessa legge prevede in un certo
senso forme abbreviate o comunque forme alternative di comunicazione dell'Informativa pur
rispettando i parametri e le garanzie fondamentali del dettato legislativo, merita, in un ottica di
riduzione dei costi con alta garanzia di non sanzione, analizzare ed eventualmente adottare forme
alternative che oggi vengono messe a disposizione dalle nuove tecnologie, così come più volte
suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali in convegni ed altre pubbliche occasioni.
Nuove forme di comunicazione
Quanto Internet sia sempre più presente come metodo e strumento di comunicazione è sotto gli
occhi di tutti. Sono sempre meno le Aziende e le attività che possono fare a meno di Internet; la
stessa Pubblica Amministrazione prevede un sempre maggiore uso di Internet per comunicare con il
Cittadino e a volte il contatto via Internet è l'unico possibile. Attraverso Internet è possibile
stipulare contratti, fare denunce, interagire con i clienti , la banca etc. Il Codice per la protezione dei
dati personali prevede per l'esecuzione dell'atto di notifica dei trattamenti solo ed esclusivamente
l'uso di Internet.
Una valida alternativa
Perché quindi sprecare tempo e denaro per comunicare in forma cartacea quanto può essere
usata una forma di minor costo e maggiore diffusione? Lo stesso Garante ha detto che: un modo
efficiente per comunicare l'informativa è pubblicarla sul WEB (Internet), ricordando nella propria
corrispondenza l'indirizzo specifico. Certo, la sola pubblicazione non è totalmente sufficiente è
necessario anche poter fornire l'Informativa in modo alternativo a quei, sempre meno,
impossibilitati ad usare la Rete; bisogna quindi prevedere forme integrative di comunicazione che
permettano di coprire ogni esigenza. È necessario quindi affiancare alla comunicazione via Internet
la possibilità di inviare, dietro esplicita richiesta, l'informativa attraverso i canonici canali quali il
fax o la posta ordinaria. Ma è importante rilevare che la comunicazione orale, se supportata dalla
comunicazione via Internet acquista la certezza richiesta dalla legge. In altri termini se il Titolare
pubblica l'Informativa su Internet e rende noto tale evento attraverso richiami costanti sulla
propria corrispondenza assolve in pieno all'obbligo legislativo. |





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